Non possiamo non tenere in considerazione come in questi anni l’originario nucleo padre e madre uniti in matrimonio con uno o più figli stia piano piano lasciando posto a diverse forme di rapporti con i minori, che danno vita a nuovi modelli di genitorialità. Sarebbe lungo elencare e spiegare tutte le varie e diverse forme che la norma, la giurisprudenza e la prassi ci presentano per adattarsi al mutare della famiglia come nucleo sociale primario, con tutte le conseguenti diverse forme di tutela prevista dalla normativa vigente o dalla giurisprudenza che si è sviluppata attorno ai casi concreti.
Vorrei, quindi, partire dal racconto di una storia vera, posta all’attenzione del Tribunale di Como, chiamato a risolvere una questione riguardante l’affidamento della figlia minore di una coppia, la quale, in esito al disconoscimento di paternità nel frattempo verificatosi, è risultata essere figlia biologica della sola madre. La madre ne ha domandato l’affidamento in via esclusiva, con collocamento presso la propria abitazione. Il Tribunale, nel decidere, ha ancora una volta sottolineato l’importanza della tutela del primario interesse della minore, in questo caso volta a conservare il legame affettivo instaurato con il proprio genitore di fatto, il quale, nonostante mancasse il legame di sangue con la bambina, rappresenta per lei il riferimento più importante e, comunque, la sola figura paterna che abbia mai riconosciuto come tale.
Il minore, dunque, deve essere tutelato ex art.333 c.c. dalle conseguenze pregiudizievoli, per la sua crescita, del conflitto coniugale, che rischia di allontanarlo, una volta disgregato il nucleo familiare, dalla figura del “genitore sociale”, atteso l’interesse dei minori alla stabilità dei legami affettivi con le persone con cui hanno vissuto e alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo. Pertanto esaminata la capacità genitoriale dell’uomo il Tribunale nel tentativo di evitare che la madre ponesse in essere nuove condotte oppositive nei confronti del padre – già in precedenza attuate, contrariamente al suo dovere di preservare il diritto della figlia di godere del rapporto intrattenuto con il genitore sociale- decideva di collocare la bambina in via prioritaria presso l’abitazione del padre non biologico, con possibilità di frequentazione da parte della madre.
Un modello genitoriale quello della genitorialità sociale che trova il suo riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che promuove quindi un’idea di famiglia come nucleo cementato da vincoli affettivi forti, non necessariamente sorretti dalla relazione biologica. Secondo la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, nel valutare l’esistenza di legami familiari si deve tenere conto dei concreti rapporti personali sereni, adeguati, che tengano in realtà conto dell’interesse e delle necessità dei loro figli.